A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, destinatario diretto dell'intervento è il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi. Destinatari indiretti sono tutti i soggetti non autosufficienti. Destinatari sono anche i servizi socio-assistenziali territoriali.
Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, destinatario diretto dell'intervento è il Governo, delegato ad adottare uno o più decreti legislativi. Destinatari indiretti sono tutti i soggetti privati, i lavoratori, i datori di lavoro, gli enti previdenziali.
Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, destinatari diretti sono i datori di lavoro privati, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Destinatari indiretti sono i lavoratori e le lavoratrici alle dipendenze dei soggetti privati o pubblici che presentano i progetti che verranno finanziati.
Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, destinatari diretti sono le famiglie con almeno tre figli minori. Destinatari indiretti sono le imprese e le aziende erogatrici di beni e servizi.
Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, destinatario diretto è il Ministero della solidarietà sociale, che deve provvedere all'istituzione dell'Osservatorio. Destinatari indiretti sono le persone con disabilità.
Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, destinatari diretti sono le regioni, le province autonome e i comuni di cui al comma 3. Destinatari indiretti sono le persone che versano in stato di grave emarginazione e le persone senza fissa dimora.
Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, destinatari diretti sono le amministrazioni che ne dovranno disciplinare il funzionamento. Destinatari indiretti sono i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa.
Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, destinatari diretti sono le amministrazioni coinvolte. Destinatario indiretto è la collettività.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti,
C) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, le disposizioni dei decreti legislativi attuativi stabiliranno, tra gli altri, punti unici di accesso volti a garantire l'accoglienza e l'informazione sulle opportunità e sulle tipologie di assistenza disponibili.
Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, le modifiche normative che si introdurranno con i decreti delegati comporteranno specifiche attività da parte dei datori di lavoro pubblici e privati e degli enti previdenziali.
Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la norma, considerando che i progetti mirano ad una migliore organizzazione del lavoro in presenza di iniziative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, può avere un impatto positivo sulla organizzazione del personale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere se e nella misura in cui tali soggetti presentano progetti di conciliazione che verranno finanziati.
Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, nessun impatto.
Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, si
D) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati.
Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, a seguito dell'esercizio della delega si definirà il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti.
Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, a seguito delle nuove disposizioni sarà migliorata l'attività di sostegno e tutela della maternità e della paternità.
Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici che vogliano conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, saranno incentivati a farlo, in quanto non saranno né emarginati nel contesto lavorativo nel quale decidono di rimanere - utilizzando ad esempio misure di flessibilità dell'articolazione della prestazione lavorativa - né discriminati in fase di reinserimento al lavoro, una volta soddisfatta l'esigenza di conciliazione.
Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, nelle famiglie potrà aumentare la propensione al consumo e nelle imprese «virtuose» la produzione e l'occupazione dovute all'aumento della domanda.
Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, saranno meglio promossi i diritti delle persone con disabilità.
Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, si contrasterà con più efficacia il fenomeno del disagio sociale.
Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, si combatterà la difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di acquisto per la prima casa.
Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si migliorerà la qualità della spesa sociale.
E) Aree di criticità.
Non si evidenziano aree di criticità con riferimento ad alcun articolo.
F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.
Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, l'opzione regolatoria alternativa sarebbe la predisposizione di un disegno di legge articolato con disposizioni che introducano la nuova disciplina dell'attività in oggetto. Si è ritenuto preferibile procedere con una delega in considerazione del numero delle disposizioni da modificare e della delicatezza della materia.
Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, l'opzione regolatoria alternativa sarebbe la predisposizione di un disegno di legge articolato con disposizioni che introducano la nuova disciplina dell'attività in oggetto. Si è ritenuto preferibile procedere con una delega in considerazione del numero delle disposizioni da modificare e della delicatezza della materia.
Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.
Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, l'individuazione dell'istituto con norma primaria appare l'unica opzione regolatoria possibile.